STATUTO dell’ASSOCIAZIONE ANANKE ETS
Nell’anno 2005 si è costituita con scrittura privata ritualmente registrata l’Associazione Ananke. L’Associazione nasce su iniziativa di un gruppo di donne femministe che hanno operato la scelta di mettere a disposizione le loro differenti pro- fessionalità al fine di far emergere e contrastare ogni forma di violenza di genere intra ed extra-familiare contro le donne e i minori, posto che tutti i tipi di violenza sono lesivi della libertà e dell’integrità psico-fisica della persona
ART.1) Denominazione, sede e durata
“L’Associazione ANANKE”, (di seguito “Associazione”) che ha la forma giuridica di associazione, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice ci- vile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore, è un Ente del Terzo Settore (ETS) conforme al Decreto Legislativo 3 luglio 2017. L’As- sociazione, una volta perfezionata l’iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore); l’acronimo ETS dovrà esse- re inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pub- blico. Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell’iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell’ente. L’associazione ha sede legale nel Comune di PESCARA in Piazza Duca D’Aosta n° 41. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria così come previsto al successivo art. 10 (dieci).
ART.2) Statuto
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attua- zione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuri- dico. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari
ART.3) Efficacia dello statuto
– Lo statuto vincola alla sua osservanza le persone associate all’Associa- zione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’at- tività della organizzazione stessa.
Art.4) Interpretazione dello statuto
Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i crite- ri dell’articolo 12 (dodici) delle preleggi al codice civile.
ART.5) Scopo, finalità e attività
L’Associazione ha un orientamento femminista, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività nel settore della tutela dei diritti civili delle don- ne, dei minori e di tutti quei soggetti che siano vittime di violenze o di- scriminazioni per ragioni di sesso o di orientamento sessuale. L’Associa- zione si prefigge di far emergere e combattere ogni forma di violenza di genere intra ed extra familiare, fisica, psicologica, economica, sessuale, stalking, mobbing e similari, contro le donne e i minori posto che tutti i tipi di violenza sono lesivi della libertà e dell’integrità psicofisica della persona. Per tale ragione la compagine associativa è prevalentemente femminile, in ossequio ai principi stabiliti dall’art. 4, comma 4 della Convenzione di Istambul, dal D.L. n. 93/2013, nonché dall’art. 4 dell’Intesa Stato Regio- ni del 14 settembre 2022 in G.U. il 25 novembre 2022.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione svolge in via principa- le le seguenti attività di interesse generale, secondo l’art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio:
Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla leg- ge 22 giugno 2016, 112, e successive modificazioni;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività cul- turali di interesse sociale con finalità educativa;
- Formazione universitaria e post-universitaria;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffu- sione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di inte- resse generale di cui al presente articolo;
- Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del la- voro delle lavoratrici e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impre- sa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, 106 (impresa sociale);
- Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- l) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse gene- rale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali l’Associazione po- trà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:
- organizzare e gestire, in favore delle donne vittime di violenza e/o di discriminazioni e dei loro figli/e, centri antiviolenza e servizi di acco- glienza, ascolto, ospitalità, nonché case rifugio di primo e secondo livello e case di emergenza, fornendo ogni opportuno supporto (psicologico, le- gale, medico ecc…) per l’accompagnamento nel percorso di affranca- A tal fine, le socie, le operatrici e le volontarie che operano all’in- terno dell’Associazione sono esclusivamente donne specializzate sul te- ma; tale scelta costituisce elemento identificativo e non discriminante della specificità della propria attività, in ottemperanza ai principi della Convenzione di Istanbul ( Art.4, comma 4): “Le misure specifiche neces- sarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.” e dell’ Intesa Stato- Regioni del 25 novembre 2022 (art.1).
- partecipazione insieme ad altre associazioni e servizi territoriali (socia- li, sanitari, giudiziari ecc…) ad attività di Rete al fine di stabilire proce- dure e protocolli per rendere più efficaci gli interventi;
- promuovere ogni attività volta ad approfondire le tematiche della vio- lenza di genere, degli abusi sui minori, delle disuguaglianze e discrimi- nazioni, a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni mediante se- minari, dibattiti, convegni, pubblicazioni, ad organizzare e gestire pro- getti di informazione e formazione, e qualunque altro progetto o evento finalizzato all’evoluzione culturale e legislativa in materia;
- promuovere, gestire, partecipare e/o aderire a gruppi, progetti, opere nei quali si esprimano gli interessi delle donne, specificamente quelle azioni volte e migliorare la qualità della vita delle donne e dei loro fi- gli/e, in quanto soggetti potenziali vittime di abusi e discriminazioni;
- promuovere e attuare azioni, progetti e programmi per favorire l’assi- stenza, la protezione e l’integrazione sociale delle donne straniere immi- grate e della loro prole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del DPR 394/99 e successive modifiche;
- costituirsi parte civile o intervenire nei procedimenti che vedono le donne e/o i minori vittime di violenze, maltrattamenti e abusi
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di tutte le attività accessorie e/o connesse al proprio scopo istituzionale.
Per il conseguimento dello scopo statutario l’Associazione può
- compiere sia in Italia che all’estero tutti gli interventi di studio, proget- tazione ed esecuzione, nonché tutte le operazioni economiche di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, purché volte a realizzare gli scopi e le attività associative, comprese le accessorie e connesse, può operare in convenzione con soggetti pubblici e privati, partecipare a bandi, può av- valersi di tutti i contributi, i finanziamenti, e le agevolazioni previsti dalla normativa vigente, locale, regionale, nazionale, comunitaria internazio- nale, per le attività e i compiti di cui al presente statuto;
- avvalersi dell’attività delle persone associate, delle volontarie, di di- pendenti da assumere e di lavoratrici autonome o società specializzate, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure volti a qualifi- care e specializzare l’attività da essa svolta, come meglio specificato al
successivo articolo 9). L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammis- sione delle persone associate e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione alla titolarità di azioni o quote
ART.6) Ammissione e numero delle persone associate
Il numero delle persone associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Può aderire all’associazione ogni persona maggiorenne che condivida gli scopi sociali e non si trovi in una qualsiasi posizione di antitesi o contra- sto con gli stessi.
Chi intende associarsi dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere: l’indicazione del nome, cognome, re- sidenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accetta- re integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di atte- nersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.——–
L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata alla persona interessata e annotata, a cura dell’Organo di amministrazio- ne, nel libro delle persone associate.
L’Organo di amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle persone interessate.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di ammi- nistrazione, chi l’ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comu- nicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pro- nunci l’Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appo- sitamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di persona associata ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8 (otto). Non sono pertan- to ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine
ART.7) Diritti e obblighi delle persone associate
Le persone associate hanno parità di diritti e di doveri nei confronti del- l’associazione che è organizzata secondo il principio generale della de- mocraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le perso- ne. Le persone associate hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere elette negli stessi;
- essere informate sulle attività dell’associazione e controllare l’anda- mento;
– frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associa- zione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsate dalle spese effettivamente sostenute e documen- tate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri;
Le persone associate hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versa- mento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
ART.8) Perdita della qualifica associativa
La qualifica associativa si perde per morte, recesso o esclusione.
La persona associata che contravviene gravemente agli obblighi del pre- sente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni de- gli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, e nei seguenti altri casi:
- morosità (mancato versamento della quota associative entro il 31 di- cembre dell’anno solare e due richiami scritti );
- indegnità (comportamento considerato moralmente o eticamente ripro- vevole a giudizio dell’Assemblea), può essere esclusa dall’associazione mediante deliberazione dell’Assem- blea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interes- La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguata- mente alla persona associata che potrà presentare le proprie controde- duzioni. La persona associata può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare adeguatamente alla persona associata. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, ri- valutabili e trasmissibili. Le persone associate che comunque abbiano cessato di appartenere al- l’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART.9) Organi
Sono organi dell’associazione: o Assemblea;
o Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- Presidente e Vice-Presidente;
Organo di controllo. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e do- cumentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione
ART.10) Assemblea
- Nell’Assemblea hanno diritto di voto le persone che sono iscritte da al- meno 3 (tre) mesi, nel libro delle persone Ciascuna persona
associata ha diritto ad esprimere un solo voto. Ciascuna persona asso- ciata può farsi rappresentare in Assemblea da un’altra mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascuna persona associata può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) persone associate. La convocazione dell’Assemblea avviene me- diante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro delle persone associate o all’indirizzo e-mail.
- L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da al- meno un decimo delle persone associate. Può essere convocata anche fuori della sede dell’associazione. L’Assemblea ha le seguenti competen- ze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di re- sponsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione delle persone associate;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua
- L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà delle persone associate, in proprio o per de- lega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle persone associate presenti, in proprio o per delega. L’Assemblea delibera a maggioranza di xx Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguar- dano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di alme- no 3/4 (tre quarti) delle persone associate e il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti. Per deliberare lo scioglimento del- l’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle persone associate se l’Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo elet- to dall’Assemblea
ART.11) Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione del- l’Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi gene- rali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’As-
semblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee ap- provate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione delle persone associate;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle persone associate;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’as- sociazione o ad essa affidati. L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque), nominati dall’Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, si ap- plica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di de- cadenza.
Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggio- ranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza
ART.12) Presidente
La persona che riveste il ruolo di Presidente rappresenta legalmente l’as- sociazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.– La persona che riveste il ruolo di Presidente è eletta dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
La persona che riveste il ruolo di Presidente dura in carica quanto l’Orga- no di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assem- blea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della sca- denza del mandato dell’Organo di amministrazione, la persona che rive- ste il ruolo di Presidente convoca l’Assemblea per la nomina della/del nuovo Presidente.
La persona che riveste il ruolo di Presidente convoca e presiede l’Assem- blea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all’attività compiuta.
La persona che riveste il ruolo di Vice Presidente sostituisce la persona che riveste il ruolo di Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitata nell’esercizio delle sue funzioni.
ART.13) Organo di controllo
- L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Le persone che compongono l’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelte tra le categorie di sog- getti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo colle- giale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimen- to alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costi- tuito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osser- vanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- Le persone che compongono l’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sul- l’andamento delle operazioni sociali o su determinati
ART.14) Revisione legale dei conti
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro
ART.15) Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svol- gimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Esso è costituito da:
- beni mobili ed immobili acquisiti dall’associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
ART.16) Divieto di distribuzione degli utili
Ai fini di cui al precedente art. 12 (dodici), l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle persone associate, alle lavoratrici ed alle collaboratrici, agli amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di sciogli- mento individuale del rapporto associativo.
ART.17) Risorse economiche
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzio- namento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testa- mentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, non- ché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART.18) Bilancio di esercizio
- L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decor- renza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dall’Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si ri- ferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle diverse attività di cui all’art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio
ART.19) Bilancio sociale e informativa sociale
L’Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel pro- prio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e alle associate.
L’Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazio- nale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio so- ciale
ART.20) Libri sociali
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro delle persone associate, tenuto a cura dell’Organo di amministra- zione;
- registro delle persone volontarie, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo.
Le persone associate hanno diritto di esaminare i suddetti libri associa- tivi previa richiesta scritta all’Organo di amministrazione.
Il Registro delle persone volontarie è regolato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il libro delle persone associate.
Il registro delle persone volontarie può essere esaminato anche da cia- scun volontario che può estrarne copia
ART.21) Persone volontarie e dipendenti
L’Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratrici e lavoratori dipendenti, lavoratrici e lavoratori autonome/i e di persone volontarie. I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il trami- te dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gra- tuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun mo- do, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spe- se effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retri- buito con l’Associazione
ART.22) Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devolu- to, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazio- nale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa desti- nazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibil- mente scelti tra i propri associati.
ART.23) Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associati- vi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto com- patibile, dal Codice civile.
Firmato in originale in calce e al margine:
” Brunella CAPISCIOTTI ”
Simona CAMILLI Notaio (Sigillo)